IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  e,  in
particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione l'individuazione  delle  modalita'  e
dei limiti di utilizzo delle  autovetture  di  servizio  al  fine  di
ridurne il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni; 
  Visto l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135; 
  Visto l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125; 
  Visto in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche  al  decreto
di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi  1,
2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori  di  utilizzo
delle autovetture di servizio; 
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  e,
in particolare, il comma 2 che dispone che con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  indicato  il  numero
massimo, non superiore a cinque, per  le  auto  di  servizio  ad  uso
esclusivo, nonche' per quello ad  uso  non  esclusivo,  di  cui  puo'
disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014 con cui al  Ministro  senza  portafoglio  On.  dott.ssa
Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
  Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' di  riduzione  e
di utilizzo delle autovetture di servizio nel  rispetto  delle  norme
sui limiti di spesa e sugli obblighi di risparmio; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, limitatamente a quanto previsto  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa  il  numero,  per  le  amministrazioni
centrali dello Stato  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  e  disciplina
l'utilizzo, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.
3, comma  1,  delle  autovetture  di  servizio  con  autista  per  il
trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo,  al
fine di conseguire obiettivi di  risparmio  di  spesa  e  trasparenza
nell'utilizzo delle stesse autovetture,  anche  attraverso  modalita'
innovative  di   gestione,   nonche'   di   razionalizzazione   degli
spostamenti per motivi di servizio.  Sono  rimesse  alla  valutazione
degli organi costituzionali la definizione del numero e la disciplina
delle  modalita'  di  utilizzo  delle   auto   di   servizio   e   di
rappresentanza. 
  2. Il presente decreto non si applica alle  autovetture  utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero  per  i  servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas
S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche'  per
i servizi istituzionali delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli
uffici consolari svolti all'estero. 
  3. Restano ferme le vigenti disposizioni  concernenti  l'uso  delle
autovetture  di  servizio  e  autovetture  blindate  per  ragioni  di
sicurezza e di protezione personale.