IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e, in particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle modalita' e dei limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni; Visto l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio; Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, il comma 2 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonche' per quello ad uso non esclusivo, di cui puo' disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' di riduzione e di utilizzo delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme sui limiti di spesa e sugli obblighi di risparmio; Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, limitatamente a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto fissa il numero, per le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, e disciplina l'utilizzo, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, delle autovetture di servizio con autista per il trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo, al fine di conseguire obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, anche attraverso modalita' innovative di gestione, nonche' di razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio. Sono rimesse alla valutazione degli organi costituzionali la definizione del numero e la disciplina delle modalita' di utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza. 2. Il presente decreto non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. 3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza e di protezione personale.